Art. 24.
(Eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative a sentenze del giudice di pace in materia penale).

      1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 5 e 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono altresì eliminate le iscrizioni relative:

          a) alle sentenze del giudice di pace di proscioglimento per difetto di imputabilità, decorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;

          b) alle sentenze del giudice di pace di condanna, decorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, sempre che nei periodi indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.